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La notifica è un azione molto importante. Si consideri che la prima cosa che i giudici verificano in apertura di udienza è la tempestività ovvero se il ricorso è stato proposto nei termini di legge.

Nel caso delle sanzioni amministrative  dette in gergo <multe>  queste debbono essere  notificate entro 90 giorni dal giorno della violazione e ciò è chiaramente riportato all'art 201 comma 1 del C.d.S. 

"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. [...]"

Punti Chiave dell'Art. 201 C.d.S.

  • Destinatario della notifica: Se l'effettivo trasgressore non è stato identificato, la notifica deve essere inviata a uno dei soggetti indicati nell'art. 196 (generalmente il proprietario del veicolo) entro 90 giorni dall’accertamento. Questo soggetto viene identificato tramite il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) alla data dell'accertamento dell'infrazione. Ciò significa che l'amministrazione non deve attendere di sapere chi è il proprietario al momento della notifica, ma deve basarsi sui dati disponibili il giorno in cui la violazione è avvenuta.
  • Termine di notifica: Il verbale deve essere notificato entro novanta giorni a partire dalla data dell'accertamento. È questo il termine perentorio che le forze dell'ordine devono rispettare. Se la notifica avviene oltre questo termine, la sanzione è nulla.

Vari sono i tentativi, se non per interesse personale, almeno per quello delle amministrazioni da cui si dipende, voler indicare, quale termine di notifica, la data in cui le amministrazioni consegnano il plico da notificare alle poste, tutti smentiti dall'art 201 comma 1 suddetto, e da talune amministrazioni oneste come in seguito riportate . 

Anche la Polizia di Stato in tempi remoti aveva pubblicato sul suo sito istituzionale  il giusto conteggio dei giorni di notifica, poi stranamente tale pagina fu tolta, fortunatamente da me salvata e disponibile per tutti.

(Quando si aprono le pagine in appresso  è possibile l'ingrandimento delle immagine utilizzando i tasti Ctrl e +)

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Anche sempre ad esempio la polizia di Lonato del Garda  nel retro di un loro verbale conferma quanto detto sopra.

Clicca per visionare il retro del verbale